Art. 4.
(Criteri generali di intervento).

      1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali di intervento per la programmazione di cui all'articolo 1, finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) adeguamento della rete ospedaliera, mediante le qualificazione e la specializzazione delle strutture e delle dotazioni tecnologiche a servizio della sanità, anche allo scopo di ridurre la mobilità dei malati tra regioni del Sud e del Nord del Paese;

          b) sviluppo della ricerca biomedica in centri di eccellenza;

 

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          c) formazione continua e obbligatoria del personale sanitario;

          d) sviluppo di forme di collaborazione con i centri di eccellenza, anche esteri, e promozione di sinergie tra regioni, aziende sanitarie locali e università italiane.